S T A T U T O

del GRUPPO ESPERANTISTA PISTOIESE "UMBERTO STOPPOLONI"

 

1 -

Il Gruppo Esperantista Pistoiese "Umberto Stoppoloni" è una libera associazione, avente lo scopo di diffondere conoscenza ed uso della lingua internazionale neutrale Esperanto, affermandone l'importanza tra i contributi sociali alla libertà della persona umana e tra i fattori di cooperazione nel mondo.

 

2 -

Il Gruppo ha sede in Pistoia. Il Consiglio amministrativo ne stabilisce il recapito con delibera da ratificarsi dall'Assemblea. L'ambito territoriale del gruppo comprende il Comune di Pistoia e quelli vicini, ove non siano costituiti gruppi esperantisti aderenti alla FEI, Federazione Esperantista Italiana (in seguito nominata semplicemente FEI).

 

3 -

Il Gruppo nella sua attività favorisce tra gli associati l'apprendimento e la pratica applicazione della lingua Esperanto e facilita le loro relazioni con esperantisti di diversa nazionalità; procura di suscitare in tutti gli ambiti sociali l'attenzione al problema linguistico internazionale ed all'utilità che l'Esperanto può rendere sia come seconda lingua per ogni persona sia quale propedeutica per l'apprendimento delle lingue straniere.

Per l'attuazione di tali finalità il Gruppo aderisce alla FEI e collabora con i suoi organi, con quelli dell'Istituto Italiano di Esperanto, con persone ed enti locali e con altri gruppi esperantisti sia italiani sia esteri.

L'attività del Gruppo e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente Statuto, in conformità con quanto prescritto dalla legge n. 383/2000, dal Codice Civile, dalla legge n. 28/1996 e dallo Statuto della FEI.

 

4 -

Il numero dei soci è illimitato. La quota sociale è annualmente fissata dall'Assemblea e comprende l'adesione alla FEI ed alla Universala Esperanto-Asocio (come asociaj membroj). Pertanto i soci del Gruppo sono anche soci FEI. La quota non è trasmissibile ad altri e non è rivalutabile (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte).

Sono soci sostenitori coloro che versano almeno il triplo della quota annua.

Sono soci giovani coloro che non compiono nell'anno sociale in corso il 25° anno di età.

Possono essere ammessi come simpatizzanti soci che versano un contributo fissato nel minimo dal Consiglio amministrativo; essi non hanno diritto di voto nell'Assemblea.

 

5 -

I soci hanno diritto di usufruire dei vantaggi che possono derivare dall'attività associativa ed assumono l'impegno di adoperarsi per la più efficiente realizzazione dei fini sociali. Con deliberazione motivata il Consiglio può escludere la qualità di socio per chi svolga attività non compatibile con i fini sociali. L'interessato può presentare ricorso all'Assemblea entro un mese dalla comunicazione.

Il socio può recedere dal Gruppo con dichiarazione scritta che ha effetto con lo scadere dell'anno sociale.

L'anno sociale corrisponde all'anno solare.

 

6 -

Il patrimonio del Gruppo è costituito dalle quote degli associati, dai beni acquistati col fondo comune, da lasciti e donazioni e da ogni altro provento consentito dalla legge n. 383/2000. E' vietata la distribuzione di utili, fondi, riserve di capitale ed ogni altro provento costituente il patrimonio associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere investiti per il conseguimento delle finalità sociali.

In caso di scioglimento del Gruppo, il patrimonio è destinato alla FEI o ad un gruppo federato della stessa o ad altro Ente che abbia lo scopo di diffondere la lingua Esperanto, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. E' esclusa la divisione tra i soci.

 

7 -

Sono organi del Gruppo: l'Assemblea dei soci ed il Consiglio amministrativo.

L'Assemblea è costituita dai soci in regola con il pagamento della quota e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Ogni socio può delegarne un altro; ogni socio non può accettare più di tre deleghe. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci; in seconda convocazione con qualunque numero di soci partecipanti.

Le deliberazioni sono validamente approvate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. Per modificare lo Statuto occorre la partecipazione di almeno tre quarti degli associati maggiorenni; per deliberare lo scioglimento del Gruppo e la devoluzione del patrimonio e la nomina del liquidatore occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati maggiorenni.

 

8 -

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno ed inoltre quando vi siano particolari argomenti da trattare o vi sia la richiesta di almeno un decimo dei soci.

L'avviso della convocazione, da inviarsi ad ogni socio con almeno dieci giorni di anticipo, contiene la data, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione (questa almeno un'ora dopo la prima) e gli argomenti da trattare.

Gli intervenuti all'Assemblea designano un Presidente e un Segretario.

 

9 -

L'Assemblea annuale delibera sull'attività sociale, sul bilancio consuntivo e preventivo, sulla quota sociale per le diverse categorie di soci, sulla elezione del Consiglio amministrativo e sul numero dei suoi componenti.

Le votazioni avvengono col principio del voto singolo (di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice Civile) per appello nominale o (se richiesto da qualcuno dei presenti) per scheda segreta. In questo caso sono accertate da due Scrutatori, nominati al momento, e dal Segretario.

Le deliberazioni sono documentate dai verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, raccolti in ordine cronologico unitamente a quelli del Consiglio.

 

10 -

Il Consiglio amministrativo si compone di tre, cinque o sette membri, eletti dall'Assemblea tra tutti i soci aventi diritto di voto e che siano maggiorenni e con piena capacità di agire, i quali abbiano ricevuto il maggior numero di voti; in caso di parità prevale l'anzianità di socio.

Il Consiglio dura in carica un anno; se un consigliere venga a cessare dall'incarico per qualsiasi causa, è sostituito da altro socio che abbia ricevuto il maggior numero di voti tra i non eletti nell'ultima votazione.

I componenti del Consiglio amministrativo si ripartiscono gli incarichi, dei quali sono essenziali: Presidente, Segretario, Cassiere, relazioni esterne, informazioni e propaganda, organizzazione di lezioni, conversazioni, letture.

Il Consiglio amministrativo si riunisce almeno ogni sei mesi, per deliberare le modalità esecutive dell'attività sociale e per accertarne l'adempimento.

Esso riferisce annualmente all'Assemblea sull'attività svolta, presenta il bilancio contabile e patrimoniale consuntivo e propone quello preventivo. Uno dei componenti funziona da Segretario per redigere il verbale e provvede alle comunicazioni.

Il Presidente rappresenta l'associazione a tutti gli effetti nei rapporti con i terzi. Egli può delegare uno o due membri del Consiglio per compiere determinate specie di operazioni e di atti, previa delibera del Consiglio.

Il Segretario cura l'amministrazione, la conservazione degli atti, i rapporti con i soci e con la segreteria della FEI

Il Consiglio può affidare particolari incarichi ad alcuni soci.

I Componenti del consiglio e gli incaricati possono valersi della collaborazione di altri soci per l'attuazione dei compiti loro affidati. Sulle varie attività riferiscono e presentano proposte in Consiglio con tempestività.

 

11 -

Per tutti i rapporti non regolati specificamente dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e quelle contenute nello statuto della FEI, in quanto applicabili.

 

12 -

Il presente Statuto, redatto e approvato per la prima volta il 28 giugno 1972, è stato modificato dall'Assemblea dei soci riunitasi il 14 dicembre 2009 e fa parte integrante del relativo verbale.

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Il presente documento è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pistoia il 24 dicembre 2009.

 

Per vedere la copia originale scannerizzata dello statuto, clicca qui!

 

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